Sostanze di Base
Secondo l’art. 23, comma 1 del reg. (CE) n. 1107/2009, una Sostanza di Base non è una sostanza potenzialmente pericolosa, non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici, non è utilizzata principalmente per scopi fitosanitari, ma è nondimeno utile a tale fine e non è immessa sul mercato come prodotto fitosanitario.
In generale è considerata Sostanza di Base una sostanza attiva che soddisfi i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all’art. 2 del Reg .CE n.178/2002 sulla sicurezza degli alimenti.