Polisolfuro di calcio

Scheda generale

Nome chimico

calcium polysulfide (IUPAC)

Formula bruta

CaS
x

Gruppo chimico

Composti inorganici

Nome comune

calcium polysulfide (E-ISO) lime sulfur (ESA, JMAF)

Numero CAS

1344-81-6

Impieghi autorizzati e intervallo di sicurezza (gg.)

Si riporta di seguito il riepilogo degli impieghi autorizzati e degli intervalli di sicurezza (min/max) di questa sostanza attiva così come risultano dalle etichette dei prodotti fitosanitari che la contengono da sola o in miscela con altre sostanze attive.

Melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino 30
Vivai di fruttiferi e vite

A titolo informativo, si riportano i precedenti impieghi autorizzati così come indicati nell’ultimo aggiornamento dell’allegato 5 del Decreto 27 agosto 2004:

  • Decreto 27 agosto 2004 (GU n 292 del 14 dicembre 2004, Suppl Ord n 179):

Colture:

Agrumi, pomacee, albicocco, ciliegio, pesco, susino, vite, olivo 30

Altri impieghi:
Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo

LMR Limiti Massimi di residui (mg/kg)

Data la scarsa tossicità dello zolfo, il regolamento (UE) n. 459/2010 del 27 maggio 2010 ha stabilito di non continuare a fissare LMR per questa sostanza attiva. Di conseguenza lo zolfo è stato inserito nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 che include le sostanze attive valutate a norma della direttiva 91/414/CEE per le quali non sono necessari LMR, di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

LMR armonizzati in vigore fino al 28 maggio 2010 come da Regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008:

Frutta 50
Alghe marine 0,5
Altri ortaggi 50
Legumi da granella 50
Semi oleaginosi, olive da olio 50
Altri frutti oleaginosi 0,5
Cereali 50
Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao 5
Luppolo 100
Spezie 5
Barbabietola da zucchero 50
Altre piante da zucchero 0,5

Note:
Residui espressi come zolfo
(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica

LMR nazionali in vigore fino al 31 agosto 2008:

Agrumi, pomacee, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve, olive 50 (n)

Note:
Residui espressi come zolfo
(n) Limiti massimi di residui provvisori nazionali in attesa di armonizzazione comunitaria

Agricoltura Biologica

Sostanza attiva utilizzabile in agricoltura biologica a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 poi abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 che ne ha confermato l’uso in agricoltura biologica (vedi allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 poi modificato con regolamento n. 354/2014 dell’8 aprile 2014 che ne ha eliminato l’uso come insetticida e acaricida).
Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso: fungicida.

Revisione Europea

Sostanza attiva iscritta in allegato I con le seguenti disposizioni specifiche: “Può essere autorizzato solo l’utilizzo come fungicida.” (Parte A)
Questa sostanza attiva faceva parte del gruppo delle sostanze “revocate volontariamente “ (“voluntarily withdrawn”) per le quali era stata poi presentata una nuova domanda di inclusione secondo la procedura accelerata prevista dal regolamento (CE) n. 33/2008. Per queste sostanze era stato fissato inizialmente al 31 dicembre 2010 il termine per la revoca delle autorizzazioni, al 31 agosto 2011 il termine per la commercializzazione e la vendita delle scorte e al 31 dicembre 2011 quello relativo all’utilizzo (Decisione 2008/941/CE dell’8 dicembre 2008 e successivo Comunicato GU n. 144 del 24 giugno 2009). Questi tempi sono stati poi ritenuti insufficienti per il completamento dell’esame di tutte le sostanze “voluntarily withdrawn” e per questo le scadenze sono state prorogate di un anno: al 31 dicembre 2011 quella relativa alla revoca delle autorizzazioni e al 31 dicembre 2012 quella relativa allo smaltimento delle scorte (Decisione 2010/455/UE del 13 agosto 2010 e Regolamento 741/2010 del 17 agosto 2010). L’iter si è poi concluso positivamente con l’iscrizione in allegato I stabilita con la Direttiva 2011/43/UE della Commissione del 13 aprile 2011 che ne ha tuttavia limitato l’uso come fungicida e ne ha eliminato l’uso come insetticida e acaricida. Conseguentemente, con Decreto 14 marzo 2012, il prodotto Polisolfuro di Calcio Polisenio è stato ri-registrato per il solo uso fungicida e con l’eliminazione in etichetta di agrumi, olivo e vite, colture sulle quali era precedentemente autorizzato come insetticida e acaricida.

 
Riferimenti normativi:

  • Decisione della Commissione dell’8 dicembre 2008 concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze (2008/941/CE).
    Con questo provvedimento gli Stati membri sono tenuti a ritirare le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti questa sostanza attiva entro il 31 dicembre 2010, con possibilità di smaltimento scorte entro il 31 dicembre 2011. Va tuttavia sottolineato che la mancata iscrizione di questa sostanza non si basa sulla presenza di chiare indicazioni di effetti nocivi e non pregiudica la presentazione da parte del notificante di una nuova domanda con procedura accelerata che ne consenta l’iscrizione in allegato I prima della scadenza dei tempi fissati per la revoca delle autorizzazioni.

  • Comunicato (GU n. 144 del 24-6-2009) Comunicato relativo alla non inclusione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (09A06895).
    Le sostanze attive riportate in allegato al presente comunicato non sono incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/941/CE dell’8 dicembre 2008. Pertanto le autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive, sono revocate a decorrere dal 31 dicembre 2010. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca delle sostanze attive riportate in allegato al presente comunicato, nonche’ la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, sara’ consentita fino al 31 agosto 2011. L’utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base delle sostanze attive riportate in allegato al presente comunicato, e’ consentito fino 31 dicembre 2011.

  • Decisione della Commissione del 13 agosto 2010 che modifica le decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE per quanto riguarda la data fino alla quale le autorizzazioni possono restare in vigore ed il periodo di moratoria, nei casi in cui il notificante ha presentato una domanda secondo la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008 (2010/455/UE)

 

  • Regolamento (UE) n. 741/2010 della Commissione del 17 agosto 2010 che modifica i regolamenti (CE) n. 1490/2002 e (CE) n. 2229/2004 per quanto riguarda la data fino alla quale le autorizzazioni possono restare in vigore nei casi in cui il notificante ha presentato una domanda secondo la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008

 

  • Direttiva 2011/43/UE della Commissione del 13 aprile 2011 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione dello zolfo calcico come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione

 

  • Decreto 26 maggio 2011 (GU n. 230 del 3-10-2011) Inclusione della sostanza attiva zolfo calcico, azadiractina e bromadiolone nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione delle direttive di esecuzione 2011/43/UE, 2011/44/UE e 2011/48/UE della Commissione che modificano inoltre la decisione 2008/941/CE. (11A12626)

 

  • Decreto 30 novembre 2011 (GU n. 1 del 2-1-2011, Supplemento ordinario n. 1) Revoca dei prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo calcico ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all’iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa.

 

  • Decreto 14 marzo 2012 (GU n. 80 del 4-4-2012) Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO contenente la sostanza attiva zolfo calcico, considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 della Commissione ed inserita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 540/2011 della Commissione. (12A03772)

Meccanismo d’azione

I Polisolfuri agiscono per contatto, causando sia una azione caustica sui tegumenti degli insetti, sia l’occlusione degli spiracoli tracheali, impedendo cosi’ la respirazione. Esercitano, inoltre, un’azione antifissativa nei confronti delle giovani neanidi e un’azione sterilizzante sulle femmine di Aspidioto.
L’azione tossica è espletata dallo zolfo attivo (mono e polisolfurico), coadiuvata dalla naturale causticità del prodotto.

Applicazioni

Fungicida per la difesa di melo, pero, pesco, albicocco, ciliegio, susino, vivai di fruttiferi e vite.

Spettro d’azione

Ticchiolatura, Bolla, Oidio.

Formulazioni

¦ Liquido

Modalità d’impiego

Modalità e dosi di impiego riferite a prodotti al 30% (380 g/l) di s.a. sotto forma liquida.
Trattamenti primaverili-estivi:

  • Melo e pero, contro Tiocchiolatura e Oidio:

(*) Pre-fiorali: Kg 2 per hl d’acqua (20-30 Kg/ha)
Post-fiorali: Kg 1,5 per hl d’acqua (15-22 Kg/ha)
Successivi: Kg 1 per hl d’acqua (10-15 Kg/ha)

  • Pesco, susino, ciliegio e albicocco, contro Monilia, Bolla e Oidio:

(*) Pre-fiorali: Kg 5 per hl d’acqua (50 Kg/ha)
Post-fiorali: Kg 2-3 per hl d’acqua (20-30 Kg/ha)
Successivi: Kg 2 per hl d’acqua (20 Kg/ha)

  • Vivai di fruttiferi e vite, contro Oidio dei fruttiferi:

(*) Pre-fiorali: Kg 2 per hl d’acqua (20-30 Kg/ha) (pomacee), Kg 5 per hl d’acqua (50 Kg/ha) (drupacee)
Post-fiorali: Kg 1,5 per hl d’acqua (15-22 Kg/ha) (pomacee), g 2-3 per hl d’acqua (20-30 Kg/ha) (drupacee)
Successivi: Kg 1 per hl d’acqua (10-15 Kg/ha) (pomacee), Kg 2 per hl d’acqua (20 Kg/ha) (drupacee)
(*) Trattamenti primaverili: da ingrossamento gemme a bottoni fiorali
Non somministrare con temperature superiori a 30°C.

Compatibilità

Presenta una limitata compatibilità con gli altri antiparassitari e per questo ne viene sconsigliato l’impiego in miscela con altri principi attivi. L’applicazione del Polisolfuro di calcio deve essere distanziata di almeno 15 giorni da un trattamento con olii minerali. 

Fitotossicità

Non è fitototossico se usato secondo le prescrizioni riportate in etichetta. 

A causa della sua alcalinità, maggiore di quella del Polisolfuro di bario, deve essere usato con precauzione su specie sensibili, come il pesco e il susino, sulle quali può causare ustioni sui rametti e accecamenti di gemme, se dopo il trattamenti si verificano repentini abbassamenti di temperatura.

Altre notizie

Il prodotto è’ dotato anche di un’azione anticoccidica e in particolare nei confronti dei Diaspini, sui quali agisce intaccando lo scudetto impedendo cosi’ l’uscita delle le giovani neanidi. Svolge, inoltre, un’azione antifissativa sulle giovani neanidi e un’azione sterilizzante sulle femmine di Aspidioto. 

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Polisolfuro di Calcio

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