Scheda generale
Gruppo chimico
Derivati vegetali
Numero CAS
11141-17-6
Impieghi autorizzati e intervallo di sicurezza (in gg.)
- Decreto 23 luglio 2008 (GU n 265 del 12-11-2008, Suppl Ord n 251):
Pompelmo, limone, mandarino, arancio, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, vite, fragola, mora, mora di rovo, lampone, mirtillo, ribes, uva spina, fico, actinidia, cachi, olivo | 3 |
Mandorlo, castagno, nocciolo, noce | 7 |
Carota, cipolla, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza, lattuga, scarola/indivia, rucola, cicorie/radicchi, scalogno, aglio, zucca, spinacio, bietola da foglia e da costa, prezzemolo, basilico, fagiolino, sedano, finocchio, porro, funghi coltivati | 3 |
Cotone | 3 |
Patata | 3 |
Barbabietola da zucchero | 3 |
Tabacco | 3 |
Floreali, ornamentali e forestali | — |
Altri impieghi:
Iniezione al tronco di platano e ippocastano.
Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo.
Applicazione localizzata (tramite iniezioni o pennellature al tronco) su forestali e ornamentali, siti in parchi, viali e giardini pubblici.
Applicazione fogliare su floreali ed ornamentali in parchi, viali e giardini pubblici.
Note:
Applicazione alla coltura e al terreno.
Nel rispetto dei nuovi Limiti Massimi di Residui (LMR) previsti dal Regolamento (CE) n 396/2005 e dal collegato Regolamento (CE) n 149/2008, sono state apportate le seguenti modifiche in etichetta a decorrere dal 1 settembre 2008:
- è revocato l’impiego, ove presente, su barbabietola da zucchero.
Limiti Massimi di Residui (in mg/kg = ppm)
LMR in vigore dal 1 settembre 2008 come da Regolamento (CE) n 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008:
Pompelmi, arance, limoni, mandarini, olive da tavola, cachi, kiwi | 0,5 |
Mandorle, castagne e marroni, nocciole, noci comuni, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, fichi | 1 |
Altra frutta | 0,01* |
Ortaggi (escluse le alghe marine) | 1 |
Alghe marine | 0,01* |
Legumi da granella | 0,01* |
Semi di cotone | 0,5 |
Altri semi oleaginosi | 0,01* |
Olive da olio | 0,5 |
Altri frutti oleaginosi | 0,01* |
Cereali | 1 |
Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao | 0,01* |
Luppolo | 0,01* |
Spezie | 0,01* |
Barbabietola da zucchero | 0,05 |
Altre piante da zucchero | 0,01* |
Note:
(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica
LMR in vigore fino al 31 agosto 2008:
- Decreto 23 luglio 2008 (GU n 265 del 12-11-2008, Suppl Ord n 251):
Pompelmi, limoni, mandarini, arance, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve da tavola e da vino, fragole, actinidie, cachi, olive | 0,5 (n) |
Carote, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri, cavolfiori, cavoli cappucci, cavoli verza, lattuga, scarola/indivia, cicorie/radicchi, scalogni, spinaci, bietole da foglia e da costa, prezzemolo, basilico, fagiolini, sedani, finocchi, porri, funghi coltivati | 0,5 (n) |
Mandorle, castagne, nocciole, noci, more, more di rovo, lamponi, mirtilli, ribes, uva spina, fichi (*) | 1 (n) |
Agli, zucche, rucola (*) | 1 (n) |
Semi di cotone | 0,5 (n) |
Patate | 0,5 (n) |
Barbabietole da zucchero | 0,5 (n) |
Note:
Residuo espresso come Azadiractina A
(*) Residuo espresso anche come Azadiractina A+B
(n) limiti massimi di residui provvisori nazionali in attesa di armonizzazione comunitaria
Agricoltura Biologica
Sostanza attiva utilizzabile in agricoltura biologica a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 poi abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 che ne ha confermato l’uso in agricoltura biologica (vedi allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 poi modificato con regolamento n. 354/2014 dell’8 aprile 2014).
Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso: insetticida.
Revisione Europea
Sostanza attiva iscritta in allegato I con le seguenti disposizioni specifiche: “Può essere autorizzato solo l’utilizzo come insetticida.” (Parte A)
Questa sostanza attiva faceva parte del gruppo delle sostanze “revocate volontariamente “ (“voluntarily withdrawn”) per le quali era stata poi presentata una nuova domanda di inclusione secondo la procedura accelerata prevista dal regolamento (CE) n. 33/2008. Per queste sostanze era stato fissato inizialmente al 31 dicembre 2010 il termine per la revoca delle autorizzazioni, al 31 agosto 2011 il termine per la commercializzazione e la vendita delle scorte e al 31 dicembre 2011 quello relativo all’utilizzo (Decisione 2008/941/CE dell’8 dicembre 2008 e successivo Comunicato GU n. 144 del 24 giugno 2009). Questi tempi sono stati poi ritenuti insufficienti per il completamento dell’esame di tutte le sostanze “voluntarily withdrawn” e per questo le scadenze sono state prorogate di un anno: al 31 dicembre 2011 quella relativa alla revoca delle autorizzazioni e al 31 dicembre 2012 quella relativa allo smaltimento delle scorte (Decisione 2010/455/UE del 13 agosto 2010 e Regolamento 741/2010 del 17 agosto 2010). L’iter si è poi concluso positivamente con l’scrizione in allegato I stabilita con la Direttiva 2011/44/UE della Commissione del 13 aprile 2011.
Riferimenti normativi:
- Decisione della Commissione dell’8 dicembre 2008 concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze (2008/941/CE).
Con questo provvedimento gli Stati membri sono tenuti a ritirare le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti questa sostanza attiva entro il 31 dicembre 2010, con possibilità di smaltimento scorte entro il 31 dicembre 2011. Va tuttavia sottolineato che la mancata iscrizione di questa sostanza non si basa sulla presenza di chiare indicazioni di effetti nocivi e non pregiudica la presentazione da parte del notificante di una nuova domanda con procedura accelerata che ne consenta l’iscrizione in allegato I prima della scadenza dei tempi fissati per la revoca delle autorizzazioni.
- Comunicato del 21 maggio 2009 (GU n. 144 del 24-6-2009) Comunicato relativo alla non inclusione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (09A06895)
Le sostanze attive riportate in allegato al presente comunicato non sono incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/941/CE dell’8 dicembre 2008. Pertanto le autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive, sono revocate a decorrere dal 31 dicembre 2010. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca delle sostanze attive riportate in allegato al presente comunicato, nonche’ la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, sara’ consentita fino al 31 agosto 2011. L’utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base delle sostanze attive riportate in allegato al presente comunicato, e’ consentito fino 31 dicembre 2011.
- Decisione della Commissione del 13 agosto 2010 che modifica le decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE per quanto riguarda la data fino alla quale le autorizzazioni possono restare in vigore ed il periodo di moratoria, nei casi in cui il notificante ha presentato una domanda secondo la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008 (2010/455/UE)
- Regolamento (UE) n. 741/2010 della Commissione del 17 agosto 2010 che modifica i regolamenti (CE) n. 1490/2002 e (CE) n. 2229/2004 per quanto riguarda la data fino alla quale le autorizzazioni possono restare in vigore nei casi in cui il notificante ha presentato una domanda secondo la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008
- Il Comunicato del 29 dicembre 2010 modifica il Comunicato del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 144 del 24 giugno 2009, per: a) il termine fissato per la revoca delle autorizzazioni, che è prorogato al 31 dicembre 2011; b) il termine fissato per lo smaltimento delle giacenze in commercio, che è prorogato al 31 dicembre 2012, con la commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati, consentita per 8 mesi dalla data di revoca e pertanto fino al 31 agosto 2012, mentre l’utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca.
- Direttiva 2011/44/UE della Commissione del 13 aprile 2011 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva azadiractina e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione
- Decreto 26 maggio 2011 (GU n. 230 del 3-10-2011) Inclusione della sostanza attiva zolfo calcico, azadiractina e bromadiolone nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione delle direttive di esecuzione 2011/43/UE, 2011/44/UE e 2011/48/UE della Commissione che modificano inoltre la decisione 2008/941/CE. (11A12626)
- Decreto 8 giugno 2012 (GU n. 149 del 28-6-2012) Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva azadiractina. (12A07033)
- Decreto 28 giugno 2012 (GU n. 171 del 24-7-2012) Revoca, su rinuncia, di prodotti fitosanitari registrati a nome dell’impresa Sipcam S.p.a., a base della sostanza attiva azadiractina. (12A08138)
Meccanismo d’azione
ORGANISMI BERSAGLIO |
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spettro d’azione |
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COME AGISCE |
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modalità di azione | agisce prevalentemente per ingestione ma anche per contatto |
meccanismo di azione |
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comportamento sulla pianta | Ad azione translaminare e moderatamente sistemica se assorbita per via radicale. |
EFFETTI SU ORGANISMI NON BERSAGLIO |
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tossicità su vertebrati | Trascurabile. |
selettività nei confronti di organismi utili e impollinatori | Nonostante l’ampio spettro d’azione, manifesta una notevole selettività nei confronti dell’entomofauna utile, comprese le api, in quanto agisce prevalentemente per ingestione. |
Applicazioni
Risulta inoltre autorizzato per iniezione al tronco di platano e ippocastano.
Distribuito con impianti di microirrigazione può anche essere usato come nematostatico sui nematodi galligeni su ortaggi, tabacco, fragola, piccoli frutti (more, rovo, lampone, mirtilli, ribes, uva spina), floreali e ornamentali.
Spettro d’azione
È caratterizzato da un ampio spettro d’azione che comprende Rincoti Omotteri (aleurodidi e afidi), Lepidotteri, Ditteri (agromizidi e sciaridi), Coleotteri ed altri. Manifesta inoltre un effetto collaterale acaricida ed una azione nematostatica sui nematodi galligeni (Meloidogyne spp.).
Modo d’azione
Agisce come un regolatore di crescita alterando lo sviluppo degli insetti negli stadi pre-immaginali; in particolare inibisce la formazione dell’Ecdisone (comportandosi come antagonista), principale ormone coinvolto nel controllo della muta. Possiede inoltre un’azione disappetente e repellente. Agisce principalmente per ingestione ed è dotato di proprietà sistemiche (più accentuate quando assorbito per via radicale). Non risulta generalmente attivo sulle uova né sugli adulti.
Formulazioni
Emulsione concentrata
Modalità d’impiego
Dosi e modalità di impiego riferite a prodotti in emulsione concentrata al 3% di p.a. (32 g/l).
Il prodotto, data la sua modalità di azione, deve essere impiegato preventivamente o alla prima comparsa dei parassiti. Applicare il prodotto nelle ore fresche e poco luminose della giornata. In genere i trattamenti devono essere ripetuti ogni 7-10 giorni, in funzione delle colture e del ciclo biologico degli insetti. Le dosi di impiego, se non riportate diversamente, sono le seguenti: 75-150 ml/hl; 750-1500 ml/ha.
- Actinidia, cachi: contro Aleurodidi, Cicaline.
- Agrumi (arance, limoni, pompelmi, mandarini): contro Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari (Lepidotteri), Tripidi.
- Albicocco, pesco, susino: contro Afidi, Cicaline, Minatori fogliari (Lepidotteri), Tripidi.
- Ciliegio: contro Afidi.
- Fragola: contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Nottue.
- Melo: contro Afidi, Cicaline, Minatori fogliari (Lepidotteri), Tripidi.
- Olivo: contro Tignole.
- Vite: contro Cicaline, Tripidi e Tignole.
- Ortaggi a foglia (lattuga, scarola, indivia, spinaci, bietola da foglia e da costa, prezzemolo, basilico): contro Afidi, Minatori fogliari (Ditteri), Nottue.
- Ortaggi a frutto (pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, cocomero): contro Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (Ditteri), Nottue, Tripidi.
- Ortaggi a bulbo (cipolla, porro): contro Ditteri e Minatori fogliari (Lepidotteri), Tripidi.
- Sedano: contro Afidi, Minatori fogliari (Ditteri e Lepidotteri), Nottue.
- Finocchio: contro Afidi.
- Carota: contro Afidi, Ditteri, larve di Lepidotteri.
- Cavoli (cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza): contro Afidi, Notte, Tignole.
- Fagiolino: contro Afidi, larve di Lepidotteri.
- Cotone: contro Afidi, Aleurodidi.
- Patata: contro Afidi, Dorifora, Tignola.
- Tabacco: contro Afidi, Aleurodidi.
- Floreali e ornamentali: contro Afidi, Aleurodidi, Cicaline, larve di Lepidotteri, Minatori fogliari, Tripidi.
- Funghi coltivati: contro Ditteri, alla dose di 7,5-15 ml/100 metri quafri.
- Derrate immagazzinate: contro Tribolium spp. alla dose di 40-60 ml/tonnellata di granella
- Piante madri per la produzione di sementi e su piante genitrici per la produzione di altro materiale vegetativo di riproduzione: contro Afidi, Nottue, Tignole, Aleurodidi, Ditteri, Cicaline, Minatori fogliari (Ditteri e Lepidotteri).
- Impiego in fertirrigazione (fragola, cetriolo, melanzana, melone, peperone, pomodoro, floreali) contro Afidi, Tripidi, Aleurodidi. Impiegare alla dose di 0,15-0,3 ml/metro quadro (pari a 1,5-3 l/ha).
- Vivai di agrumi: 1-2 cc. pennellature su piante di 1-5 anni.
Non trattare in fioritura.
Altre notizie
Grazie alla sua attività prevalente per ingestione, garantisce la salvaguardia di buona parte dell’entomofauna utile. Tuttavia non può essere escluso un effetto attraverso la cuticola o per l’assunzione di prede contaminate.
La persistenza d’azione risulta abbastanza breve (5-8 giorni) ed è influenzata dalle condizioni ambientali.
Informazioni per il medico
Sintomi: irritazione della pelle e delle mucose, cefalea, capogiri, sonnolenza, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, alterazioni respiratorie.
Terapia: sintomatica; in caso di ingestione non provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica evitando l’aspirazione, somministrare carbone attivo e catartico salino; se necessario, praticare la respirazione artificiale.
Controindicazioni: non somministrare latte e grassi.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.
La tossicità nei confronti dei mammiferi risulta trascurabile.
DL 50 orale acuta ratto > 5000 mg/kg
DL 50 dermale acuta coniglio > 2000 mg/kg
Informazioni pratiche
- orario del trattamento: eseguire l’intervento nelle ore più fresche della giornata.
- pH dell’acqua: mantenere il pH entro 6-7.
- conservazione: le diverse formulazioni in commercio differiscono tra loro per le modalità di conservazione (oltre che per dosaggio/ha e modalità di applicazione) ed è quindi necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate dall’etichetta. Il principio attivo si degrada con il tempo e le alte temperature pertanto è necessario che la confezione commerciale venga conservata in luogo fresco per non oltre 2 anni.