Scheda generale
Impieghi autorizzati e intervallo di sicurezza (gg.)
Si riporta di seguito il riepilogo degli impieghi autorizzati e degli intervalli di sicurezza (min/max) di questa sostanza attiva così come risultano dalle etichette dei prodotti fitosanitari che la contengono da sola o in miscela con altre sostanze attive.
Patate | 3 |
LMR Limiti Massimi di Residui (mg/kg)
- Regolamento (CE) n. 839/2008 del 31 luglio 2008:
Sostanza attiva inserita nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 che riporta l’elenco delle sostanze attive valutate a norma della direttiva 91/414/CEE per le quali non sono necessari LMR, di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
Agricoltura Biologica
- Sostanza attiva (oli vegetali) utilizzabile in agricoltura biologica a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogata dall’articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007. Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso: insetticida, acaricida, fungicida e inibitore della germogliazione (Regolamento (CE) n. 889/2008 – Allegato II).
Revisione Europea
Sostanza attiva approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 con la seguente disposizione specifica (Parte A): “Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore per il trattamento post-raccolto delle patate. Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorizzazioni prescrivano che la nebulizzazione calda sia eseguita esclusivamente in strutture di stoccaggio professionali e che siano applicate le migliori tecniche disponibili al fine di escludere il rilascio nell’ambiente del prodotto vaporizzato durante stoccaggio, trasporto, smaltimento dei rifiuti e applicazione.”
Riferimenti normativi:
- Direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008 recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive
- Decreto 22 aprile 2009 (GU n. 147 del 27-6-2009) Inclusione di alcune sostanze attive nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 della Commissione. (09A07225)
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 608/2012 della Commissione del 6 luglio 2012 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive denatonio benzoato, metilnonilchetone e oli vegetali/olio di menta verde
Applicazioni
Formulazione
Soluzione termonebulizzabile (HN)
Modalità e dosi d’impiego
Modalità e dosi di impiego riferite a prodotti al 100% di s.a. sotto forma di soluzione termonebulizzabile.
Il prodotto deve essere applicato esclusivamente per termonebulizzazione con l’electrofog Xeda conformandosi alla scheda tecnica del prodotto. I trattamenti in termonebulizzazione vengonoo eseguiti da personale tecnico specializzato. Prodotto ammesso nel trattamento antigerminativo della patata in post-raccolta.
Dosi di impiego: per il primo trattamento usare 90 g/tonnellata di patate da trattare. Seguire con applicazioni periodiche a 30 g/tonnellata ogni 3 settimane oppure 45 g/tonnellata ognio 30 giorni. Il prodotto si usa tal quale.
Sono ammessi come numero massimo 10 trattamenti previsti tra la raccolta estiva, la conservaizone e l’immissione in commercio nella primavera successiva. Per ottenere un buon risultato di non-germogliazione delle patate si consiglia un trattamento ogni 30 giorni.
Avvertenza: prima del trattamento assicurarsi dell’assenza di umidità sui tuberi come indicato sulla scheda tecnica.
Nota: il trattamento viene effettuato in ambiente chiuso sulle patate raccolte. I tuberi vengono puliti prima dello stoccaggio e del trattamento e non necessitano di lavaggio alla fine dello stesso perchè il prodotto evapora naturalmente.